1. Alle associazioni musicali popolari è assegnato nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento.
2. Alle associazioni musicali popolari sono concessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni e nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza di corsi statali di musica;
c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore degli insegnanti e sull'acquisto di strumenti e altro materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei complessi musicali.